Art. 8.
(Ufficio di garanzia per la musica).

      1. È istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Ufficio di garanzia per la musica, di seguito denominato

 

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«Ufficio di garanzia». L'Ufficio di garanzia, presieduto dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, è composto da dieci membri dei quali tre sono designati dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati, tre dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, tre dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e uno dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
      2. I dieci membri di cui al comma 1, individuati tra qualificate personalità di riconosciuta competenza nei settori di cui alla presente legge, sono eletti all'inizio di ogni legislatura e decadono con la fine della stessa legislatura, possono essere rieletti una sola volta e non possono avere, nel periodo in cui sono in carica, rapporti di lavoro con gli enti che beneficiano di risorse alla cui ripartizione presiede l'Ufficio di garanzia. Essi sono nominati con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.
      3. Ai componenti dell'Ufficio di garanzia è riconosciuta un'indennità di carica gravante sul FUS, da definire con apposito provvedimento del Ministro per i beni e le attività culturali, che stabilisce anche le strutture e il personale necessari per lo svolgimento dei compiti dell'Ufficio.
      4. All'atto dell'insediamento dei membri del primo Ufficio di garanzia, da effettuare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è soppressa la commissione consultiva per la musica prevista dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89.
      5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei componenti dell'Ufficio di garanzia nominati ai sensi del comma 1, è adottato, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, il regolamento relativo al funzionamento dell'Ufficio.
 

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